giovedì, novembre 21

PERMESSI PREVISTI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA PER ESERCITARE IL DIRITTO AL VOTO O PER SVOLGERE LE FUNZIONI DI COMPONENTE AL SEGGIO ELETTORALE

 

PIPPO CONDIPODERO

 
BROLO – L’11 giugno p.v., dalle ore 7:00 alle ore 23:00, si voterà per le elezioni amministrative. Eventuale ballottaggio sarà il 25.06.2017.

PERSONALE INCARICATO TEMPO INDETERMINATO
PER ADEMPIERE A FUNZIONI COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE – Art. 1 D.P.R. n. 361/57; L.n. 53 del 21/3/90; Art. 1 L. n. 69 del 29/1/92.

Giorni occorrenti, con diritto a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Sono escluse le indennità previste per prestazioni di attività aggiuntive e di quelle che non siano corrisposte per 12 mensilità. Retribuzione: intera. Utile a tutti gli effetti tranne che per il periodo di prova.

PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

Art. 13 DPR n. 223/89; D.M. 5/3/92; Circ. n. 23 del 10/3/92 Rag. Gen. Stato/IGOP riportata nella C.M. n. 90 del 25/3/92.

I limiti di tempo comprensivi del viaggio di andata e ritorno sono: 1 gg. per distanze comprese tra Km. 350 e 700; 2 gg. per distanze superiori a Km. 700 o per spostamenti da isole (Sicilia esclusa) Retribuzione: intera. Sono escluse le indennità previste per prestazioni di attività aggiuntive e di quelle che non siano corrisposte per 1mensilità. Utile a tutti gli effetti tranne che per il periodo di prova.
PERSONALE INCARICO TEMPO DETERMINATO
PER ADEMPIERE ALLE FUNZIONI COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE Art. 1 D.P.R. n. 361/57; L. 21/3/90 n. 53; Art. 1, L n. 69 del 29/1/92.

Giorni occorrenti, con diritto a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Retribuzione: intera. Sono escluse le indennità previste per prestazioni di attività aggiuntive e di quelle che non siano corrisposte per 12 mensilità. Utile a tutti gli effetti.

PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO:

D.P.R. 223/89 Art. 13 D.M. 5/3/92.

Limiti di tempo comprensivi del viaggio di andata e ritorno: gg. 1 per distanze comprese tra 350 e 700 Km.; gg. 2 per distanze superiori a Km. 700 o per spostamenti da isole (Sicilia esclusa). Retribuzione: nessuna. Interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

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