domenica, novembre 24

BROLO – GRUPPO DI MINORANZA: STABILIZZAZIONE PRECARI, L’AMMINISTRAZIONE RICCIARDELLO PERDE IL TRENO

Riceviamo e Pubblichiamo

 

Con una interrogazione indirizzata al Sindaco e, per conoscenza, ai consiglieri comunali, il Gruppo Consiliare “Per Brolo” ha interrogato il primo cittadino sul tema della stabilizzazione dei precari.

Esistono, infatti, i presupposti normativi, espressamente richiamati peraltro nell’interrogazione dai consiglieri di minoranza, per procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Tanto più che gli oneri inerenti la stabilizzazione, sarebbero oggi a totale carico della Regione.

Il Comune di Brolo è tenuto, tuttavia, ad adottare una serie di atti propedeutici ed, in particolare, il piano triennale delle assunzioni.

Per tale ragione, il Gruppo consiliare di minoranza, temendo che anche di fronte alla suddetta problematica l’amministrazione sia rimasta inerte, con la citata interrogazione, chiede di conoscere:

– in che modo sia intervenuta l’Amministrazione comunale per affrontare il problema dei precari;

– se sia stata avviata un’interlocuzione con il Ministero, e con la Regione Siciliana, per comprendere se i provvedimenti finalizzati alla stabilizzazione possano considerarsi norme speciali rispetto ai limiti previsti per i comuni in dissesto, anche in considerazione che la Regione garantisce le risorse per far fronte all’assunzione;

– quale attività l’attuale amministrazione intende porre in essere per dare risposta concreta alla problematica rappresentata.

In mancanza di un intervento determinato, anche i lavoratori precari del Comune di Brolo rischiano di subire un grave pregiudizio dalla condizione di inesorabile declino politico-amministrativo nel quale è stato purtroppo trascinato il Paese dall’amministrazione Ricciardello.

Al pari di tanti cittadini ed operatori economici di Brolo che hanno visto mortificate legittime aspettative, anche i precari rischiano di perdere la possibilità di un’occupazione stabile che potrebbe oltretutto apportare all’Ente importanti risorse umane, indispensabili oggi più che mai anche alla luce dei prevedibili pensionamenti di molti degli attuali dipendenti.

 

 

COPIA INTERROGAZIONE

 

Al Sig. Sindaco

e, p.c.:

ai Sigg.ri Consiglieri Comunali

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta.

I sottoscritti Consiglieri Comunali di minoranza del gruppo consiliare “Per Brolo”, nell’esercizio delle funzioni e delle prerogative del mandato elettivo,

PREMESSO

Che il Comune di Brolo ha dichiarato il dissesto giuste deliberazioni consiliari nn. 6 del 23.02.2015 e 2 del 30.03.2017;

Che il comune in conseguenza di tali atti ha dovuto rideterminare la dotazione organica, giuste deliberazioni di giunta municipale nn. 186 del 23.09.2015 e 147 del 21.08.2017;

Che presso il comune prestano servizio – salvo errori – n. 53 lavoratori a tempo determinato e part-time (precari) per i quali la Regione Siciliana ad oggi garantisce la copertura dell’intero costo sostenuto dall’ente per la prosecuzione dei rapporti di lavoro.

Visto l’Art. 26 della l.r. 8/2018 Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali come appresso riportato:

1. In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente: “22. Nelle more dell’individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall’articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”.

2. Al comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020” e le parole “a decorrere dal 2019” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal 2021”.

3. Al comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole “In armonia con la disposizione prevista dall’articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” sono soppresse e le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2019”.

4. Al comma 21 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo le parole “dai commi 7 e 17” sono aggiunte le parole “nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24”.

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 e al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma l dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l’esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 e al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l’esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320).

9. Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedute per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione.

10. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all’articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie.

11. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 11 per l’anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma l dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

In dipendenza di quanto sopra, nonché sulla scorta delle novità introdotte dal Decreto Madia, le procedure di stabilizzazione possono oggi trovare una loro definizione.

Esistono infatti tutti i presupposti per procedere quanto prima alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Tale risultato però necessita che l’Ente ponga in essere tutti gli atti propedeutici necessari.

Il nostro Comune, pur essendo in dissesto, può e deve intraprendere il percorso di stabilizzazione.

Occorre, invero, un intervento risolutivo al fine di evitare che tutti questi lavoratori possano perdere la possibilità di un’occupazione stabile.

Sappiamo che i comuni in dissesto sono soggetti ai controlli centrali, ma sappiamo pure che altri comuni nelle medesime condizioni, hanno avviato il percorso di stabilizzazione.

Per procedere a qualsiasi assunzione a tempo indeterminato occorre redigere il piano triennale delle assunzioni conditio sine qua non per ottenere il finanziamento a totale carico della Regione.

Pur essendo in dissesto, il Comune di Brolo avrebbe potuto presentare istanza al Ministero dell’Interno – Dipartimento per la Finanza Locale, rappresentando che gli oneri inerenti la stabilizzazione in oggetto, sarebbero a totale carico della regione e che il comune di Brolo è chiamato a far fronte all’imminente pensionamento di numerosi dipendenti.

Temiamo tuttavia che questa amministrazione sia rimasta inerte e che il suddetto obiettivo diventi oggi difficilmente raggiungibile.

Tanto premesso, si interrogano il sig. sindaco e nel, contempo, si richiama l’attenzione del consiglio comunale tutto sull’importante questione della stabilizzazione dei lavoratori precari del Comune di Brolo, che da ormai decenni attendono un intervento risolutivo volto a consolidare e legittimare con un contratto a tempo indeterminato la loro posizione lavorativa e la professionalità acquisita, per sapere:

– In che modo è intervenuta l’Amministrazione comunale per affrontare il problema;

– Se sia stata avviata un’interlocuzione con il Ministero, e se necessario con la Regione Siciliana, per comprendere se le norme della stabilizzazione possano considerarsi norme speciali rispetto alle norme e ai limiti previsti per i comuni in dissesto, anche in considerazione che la Regione Sicilia garantisce le risorse per far fronte all’assunzione;

– Se l’amministrazione abbia dato incarico agli uffici per quantificare gli importi necessari per la stabilizzazione al fine di avviare la programmazione del fabbisogno;

In ogni caso quale attività l’attuale amministrazione intende porre in essere per dare risposta concreta alla problematica sin qui rappresentata.

Confidando in un pronto riscontro, porgono distinti saluti.

Brolo, lì 08.10.2018

il gruppo di minoranza “per Brolo”

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