lunedì, novembre 25

La Corte di Appello di Messina, con la sentenza nr.184/2020, ha definitivamente mandato i titoli di coda di una telenovela durata e costata anche troppo

La Corte di Appello di Messina, con la sentenza nr.184/2020, ha definitivamente mandato i titoli di coda di una telenovela durata e costata anche troppo.

Adriana Gaglio non doveva essere distaccata all’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Angelo di Brolo ed ha anche subito un illegittimo demansionamento. Lo ha stabilito la Corte dAppello di Messina – Sezione Lavoro – composta dal collegio giudicante formato da Rizzo (Presidente) e dai consiglieri Zappalà e Catarsini (quest’ultima relatrice), che ha confermato in toto la sentenza di primo grado del Tribunale di Patti emessa dal Giudice del lavoro il 17 ottobre 2018. La Corte dAppello ha inoltre condannato il Comune di Brolo al pagamento delle spese dell’ulteriore grado di giudizio in favore della dipendente Adriana Gaglio, pari ad 3.777 euro oltre IVA, Cassa Previdenziale Avvocati e rimborso spese generali, che vanno ad aggiungersi a quelle già stabilite con la sentenza di 1° grado e che ammontavano a 3.600 euro oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Era stato l’ex Sindaco Irene Ricciardello, all’indomani delle elezioni del 2014, a decidere il distacco della Gaglio presso gli uffici del Giudice di Pace di Sant’Angelo di Brolo allontanandola, di fatto, dalle proprie mansioni presso il Comune brolese.

Nella sentenza della Corte d’Appello si evidenzia che “…il provvedimento di distacco della dipendente dal Comune di Brolo all’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Angelo di Brolo, è stato emanato da un organo incompetente (sindaco), poiché il provvedimento di distacco rientra nella più generale previsione di competenza propria della Giunta Municipale. Inoltre,con riferimento al demansionamento subìto dalla dipendente, i giudici di Messina specificano: “Pertanto è innegabile che l’attribuzione di mansioni di categoria C siano inferiori alla categoria ritenuta equivalente in base alle tabelle di trasposizione ed abbia determinato, di conseguenza, un impoverimento del bagaglio professionale della Gaglio, dunque, un demansionamento non consentito per violazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 165/01. La Corte conclude specificando che L’attribuzione di mansioni che hanno determinato un sostanziale svuotamento di attività lavorativa costituisce, senza tema di smentita, alla luce dei citati principi, un illegittimo demansionamento, vieppiù avvalorato nel caso di specie dalla circostanza innegabile che alla Gaglio sono state attribuite competenze proprie di una qualifica inferiore rispetto a quella di inquadramento, in palese violazione del richiamato articolo 52.

Adriana Gaglio, nel procedimento davanti alla Corte d’Appello, era rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Speziale del Foro di Messina, mentre Il Comune di Brolo era rappresentato dall’avvocato Sorbello.

Finora, il Comune di Brolo ha dovuto sostenere per questa causa spese di giudizio e legali per oltre 25000 euro. A ciò si aggiungono la probabile richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla dipendente durante il quotidiano tragitto per raggiungere l’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Angelo di Brolo, oltre ad una eventuale richiesta dirisarcimento del danno subito.

 

 

Ripercorriamo i momenti salienti della vicenda:

Con provvedimento del 28.11.2014 immediatamente esecutivo e con decorrenza dal successivo 1° dicembre, il Sindaco del Comune di Brolo, Rosaria Ricciardello, distaccava all’ufficio del Giudice di Pace di Sant’Angelo di Brolo la sig.ra Adriana Gaglio dipendente comunale con qualifica Dirigenziale (categoria D), affinchè svolgesse le mansioni di cancelliere presso il predetto ufficio in virtù di una precedente convenzione tra i Comuni di Brolo, Piraino, Sant’Angelo di Brolo, Ficarra e Sinagra per il mantenimento in funzione dell’Ufficio del Giudice di Pace.
Detto distacco era oggetto di contestazione, da parte della dipendente che lamentava il mancato consenso al distacco e la non corrispondenza della qualifica richiesta per svolgere le mansioni di cancelliere con richiesta immediata all’allora sindaco di annullamento, in autotutela, del medesimo provvedimento. Richiesta rimasta lettera morta. Veniva, pertanto proposto dalla Gaglio un ricorso ex art. 700 c.p.c. di fronte al Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, Dr. Andrea La Spada, che, il 5.10.2015, dichiarava illegittimo il provvedimento sindacale del 28.11.2014 ed ordinava al Comune di Brolo di riassegnare la dipendente alle mansioni equivalenti a quelle di inquadramento.
Avverso la predetta ordinanza veniva depositato reclamo da parte del Comune di Brolo, senza che si fosse mai proceduto a dare esecuzione all’ordinanza del Giudice La Spada. Il reclamo veniva accolto dal collegio il 16 aprile 2016, relatrice la dott.ssa Andaloro, ravvisando la mancanza del requisito del periculum in mora atto a giustificare la tutela cautelare.
La sig.ra Gaglio proponeva ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c. . Anche questa volta il Comune di Brolo si costituiva in giudizio.
Il Tribunale di Patti in data 17 ottobre 2018, Giudice Dr Fabio Licata, emetteva la sentenza nr.1411/2018 con la quale dava piena ragione alla dipendente Gaglio, annullando il provvedimento sindacale contestato. Anche in questo caso il Giudice ordinava all’Amministrazione di riassegnare la dipendente alle mansioni equivalenti presso il Comune di Brolo.Adempimento, ancora una volta, mai messo in atto.
La giunta Ricciardello proponeva ricorso in appello presso la Corte di Appello di Messina che adesso, con la sentenza nr.184/2020, ha definitivamente mandato i titoli di coda di una telenovela durata e costata anche troppo.

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