Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
a) sono sospese tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attivita’ professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attivita’ commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 puo’ essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
b) e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;
c) le attivita’ produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita’ a distanza o lavoro agile;
d) restano sempre consentite anche le attivita’ che sono funzionali ad assicurare la continuita’ delle filiere delle attivita’ di cui all’allegato 1, nonche’ dei servizi di pubblica utilita’ e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e’ ubicata l’attivita’ produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita’ consentite; il Prefetto puo’ sospendere le predette attivita’ qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attivita’, essa e’ legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
e) sono comunque consentite le attivita’ che erogano servizi di pubblica utilita’, nonche’ servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonche’ dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalita’ da remoto nei limiti attualmente consentiti;
f) e’ sempre consentita l’attivita’ di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche’ di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi’ consentita ogni attivita’ comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
g) sono consentite le attivita’ degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e’ ubicata l’attivita’ produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto puo’ sospendere le predette attivita’ qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attivita’, essa e’ legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non e’ soggetta a comunicazione l’attivita’ dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
h) sono consentite le attivita’ dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonche’ le altre attivita’ di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita’ produttive.
2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3. Le imprese le cui attivita’ non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attivita’ sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivita’ necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche’ a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, gia’ fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro della salute
Allegato 1
- Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
- Pesca e acquacoltura
- Estrazione di carbone
- Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
- Attivita’ dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
- Industrie alimentari
- Industria delle bevande
- Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
- Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
- Fabbricazione di imballaggi in legno
- Fabbricazione di carta
- Stampa e riproduzione di supporti registrati
- Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- Fabbricazione di prodotti chimici
- Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- Fabbricazione di articoli in gomma
- Fabbricazione di articoli in materie plastiche
- Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
- Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
- Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricita’
- Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
- Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
- Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
- Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
- Fabbricazione di casse funebri
- Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- Gestione delle reti fognarie
- Attivita’ di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- Attivita’ di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- Ingegneria civile
- Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
- Manutenzione e riparazione di autoveicoli
- Commercio di parti e accessori di autoveicoli
- Per la sola attivita’ di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
- Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
- Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
- Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
- Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
- Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
- Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
- Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
- Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
- Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
- Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- Trasporto marittimo e per vie d’acqua
- Trasporto aereo
- Magazzinaggio e attivita’ di supporto ai trasporti
- Servizi postali e attivita’ di corriere
- Alberghi e strutture simili
- Servizi di informazione e comunicazione
- Attivita’ finanziarie e assicurative
- Attivita’ legali e contabili
- Attivita’ di direzione aziendali e di consulenza gestionale
- Attivita’ degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- Ricerca scientifica e sviluppo
- Attivita’ professionali, scientifiche e tecniche
- Servizi veterinari
- Servizi di vigilanza privata
- Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
- Attivita’ di pulizia e disinfestazione
- Attivita’ dei call center
- Attivita’ di imballaggio e confezionamento conto terzi
- Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
- Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- Istruzione
- Assistenza sanitaria
- Servizi di assistenza sociale residenziale
- Assistenza sociale non residenziale
- Attivita’ di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
- Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
- Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
- Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
- Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- Attivita’ di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico